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RICHIESTA E RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI - ECCO LE NOVITA'
La legge di stabilità: Legge 12 novembre 2011 n. 183, ha introdotto drastiche novità in materia di rilascio di certificazioni anagrafiche.
Agli Uffici Pubblici è VIETATO rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, questo significa che gli uffici comunali di ANAGRAFE e di STATO CIVILE possono rilasciare i certificati esclusivamente per un uso privato. Il cittadino che deve dimostrare stati, fatti e qualità personali a Pubbliche Amministrazioni DEVE utilizzare lo strumento dell'AUTOCERTIFICAZIONE già introdotta con il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
I certificati di anagrafe, come ad esempio stato di famiglia, residenza, cittadinanza, esistenza in vita, ecc., potranno essere rilasciati solo se diretti a soggetti privati (banche, assicurazioni, notai) e saranno soggetti all'imposta di bollo (art. 4 della tariffa allegato A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.
Queste disposizioni entrano in vigore dal 1° GENNAIO 2012
Rss
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