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CAMBIO DI RESIDENZA
NUOVE NORME E REGOLE PER CHIEDERE E OTTENERE IL CAMBIO DI RESIDENZACosì come disposto dall'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27 aprile 2012, cambiano le regole per la presentazione del cambio di residenza.
I cittadini che devono dichiarare:
- l'iscrizione anagrafica con provenienza da un altro Comune italiano;
- il cambio di abitazione all'interno del Comune;
- l'iscrizione anagrafica con provenienza da uno Stato estero;
- l'emigrazione in uno Stato estero;
devono utilizzare le nuove modalità che entrano in vigore il 9 maggio 2012.
Le dichiarazioni di cambio di residenza possono essere presentate utilizzando i seguenti canali di trasmissione:
1. direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pogliano Milanese - Piazza Avis - Aido n. 6, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 11.45; il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 e il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00)
2. con invio di raccomandata indirizzata a: Comune di Pogliano Milanese (MI) - Piazza Avis Aido n. 6 - 20010 Pogliano Milanese (MI)
3. per fax al numero 0293964447
4. per posta elettronica semplice, all'indirizzo: lucasommaruga@poglianomilanese.org
5. per posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it
L'invio telematico a mezzo di posta elettronica è però consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, dalla carta nazionale dei servizi (o CRS); o comunque con strumenti informatici che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
In seguito alla presentazione della dichiarazione da parte del cittadino, l'Ufficio Anagrafe procederà, entro due giorni lavorativi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
Entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cambio di residenza, l'Ufficio Anagrafe disporrà gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione.
Decorso il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cambio di abitazione, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio Anagrafe, la pratica si deve considerare definitivamente accettata (regola del silenzio-assenso, prevista dall'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241).
Il nuovo iter procedurale messo a norma dal 9 maggio 2012, prevede una maggiore responsabilizzazione del cittadino nel dichiarare stati fatti e qualità personali. Infatti a seguito di verifica delle dichiarazioni fornite ed in caso di mancata corrispondenza dei fatti, vengono applicati gli articoli n. 75 e e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 che prevedono:
- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;
- il rilievo penale della dichiarazione mendace;
- segnalazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe, alla Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti.
La Legge 4 aprile 2012 n. 35 ha uniformato la modulistica da utilizzare per la dichiarazione di cambio di residenza.
In allegato si trova l'idonea modulistica approvata dal Ministero dell'Interno, che va compilata con cura in ogni sua parte, inoltre in calce va apposta la firma del dichiarante e di ogni soggetto (maggiorenne) richiedente il cambio di residenza.
All'istanza occorre, obbligatoriamente, allegare idonea documentazione:
- fotocopia della carta di identità;
- fotocopia della patente;
- fotocopia del codice fiscale;
- ogni altro eventuale documento che serva a giustificare le dichiarazioni effettuate.
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono anche presentare la documentazione elencata nell'Allegato A);
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono anche presentare la documentazione elencata nell'allegato B).
Rss
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