CITTADINANZA ITALIANA A STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
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Area: servizi demografici
Modalità
L’ufficio competente al ricevimento della domanda e alla fase istruttoria è la PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo.
Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo – dalla notifica - per prestare giuramento presso il Comune di residenza, atto indispensabile per rendere efficace il provvedimento.
Requisiti
La cittadinanza può essere concessa:
-Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L’art. 4, comma 1, lettera c) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
-Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all’adozione.
-Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano.
-Al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano.
-All’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.
-Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
Ente competente
Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – sito in Milano – Corso Monforte n. 31 (zona San Babila):
- sito internet: http://www.prefettura.milano.it/
Normativa di riferimento
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta ufficiale n. 38 del 15.02.1992)